Polizza RC Professionale Avvocato
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Note: La seguente richiesta non rappresenta in nessun modo un obbligo all'acquisto o alla sottoscrizione di una polizza assicurativa.
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In conseguenza ad un decreto attuativo del D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11/10/2016, la polizza di responsabilità civile Professionale per tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati è diventata obbligatoria. Il decreto entrerà in vigore a 365 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ogni avvocato iscritto all'albo quindi avrà come termine ultimo di sottoscrizione della polizza il 12 ottobre del 2017.
L'avvocato che esercita come libero professionista;
in caso di Associazione Professionale/Studio Associato/Società, sono assicurati i partners, i professionisti associati, tutti i soci e i collaboratori esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società.
La polizza avvocati protegge l'assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi durante il periodo di validità della polizza, in conseguenza di atti illeciti verificatisi durante lo svolgimento delle attività per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa. Sono coperti dall'assicurazione avvocati anche i costi e le spese sostenuti per il rimborso di un provvedimento giudiziale o per l’attività di difesa dell’assicurato.
Le richieste di risarcimento vengono avanzate principalmente per gli inadempimenti formali come:
ritardato od omesso deposito di atti;
perdita o distruzione colposa di documenti;
nullità degli atti processuali.
L’assicurazione di tipo “claims made” prevede che siano coperte solo le richieste di risarcimento presentate contro l’assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se l’atto illecito è stato commesso prima delle data di decorrenza dell’assicurazione, ma comunque durante il periodo di retroattività. Una volta terminato il periodo di validità della polizza, se questa non viene rinnovata, le richieste di risarcimento presentate all’assicurazione non saranno coperte.
La polizza comprende la retroattività illimitata in mancanza di sinistri o circostanze note.